Studio Legale Guaricci

BENVENUTI

Lo Studio

L’avv. Riccardo Leo Guaricci esercita presso il suo Studio Legale in Bari alla Via Roberto da Bari, 96 e si occupa di consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto del lavoro, diritto sanitario e contrattualistica aziendale.

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Bari dall’anno 2000 con abilitazione alle Magistrature Superiori dall’anno 2016, ha conseguito il Diploma di Specializzazione presso l’Università degli Studi di Bari in “Diritto del Lavoro e Sicurezza sociale” con indirizzo “Relazioni Industriali e Gestione del Personale”, vantando una esperienza ventennale nel settore lavoristico e della contrattualistica con indirizzo aziendale.

Da anni opera anche nel settore del diritto sanitario con particolare approfondimento delle dinamiche civilistiche e lavoristiche del Settore Pubblico e Privato nonché delle Relazioni Sindacali nell’ambito della contrattazione sindacale di secondo livello.
Socio AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) dall’anno 2020, si avvale della prestigiosa collaborazione dell’Avv. Danilo Lorenzo con Studio Legale in Lecce, esperto in Diritto Amministrativo e Diritto Militare.

LE MIE

Attività

Attività con abilitazione all’esercizio di assistenza legale e stragiudiziale, pareristica
e ricerca relativamente alle problematiche in materia di:

DIRITTO DEL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE, RAPPORTI CON AGENTI DI COMMERCIO, CONTRATTI DI LAVORO, CONTRATTAZIONE SINDACALE.

DIRITTO CIVILE, CONTRATTUALISTICA AZIENDALE E RAPPORTI CON TERZI

DIRITTO SANITARIO PUBBLICO E PRIVATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ PRIVATE, RSA, CENTRI DIURNI, CENTRI MEDICI

DIRITTO AMMINISTRATIVO – SETTORE DEMANIALE E AMBIENTALE E DIRITTO MILITARE – TUTELA DEGLI INTERESSI DEI DIPENDENTI DELLE FORZE ARMATE

PROFILO PROFESSIONALE E

Formazione

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito il 24/04/1997 votazione 110/110 con lode

Abilitazione alla professione di Avvocato conseguito nell’anno 2000

Abilitazione innanzi le Magistrature Superiori conseguito nell’anno 2016

Socio AGI
Associazione Giuslavoristi Italiani

Cultore della materia in Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza

Specializzazione in Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale presso Università degli Studi di Bari con indirizzo: diritto del lavoro, diritto sindacale, sociologia del lavoro, organizzazione aziendale, gestione del personale, relazioni industriali, diritto pubblico del lavoro;

Master in Diritto Sanitario Aziendale presso la S.D.A. – Università Bocconi di Milano sulla Riorganizzazione della Rete Ospedaliera ed Aziendalizzazione Sanitaria

Diploma di Perfezionamento in Diritto Sanitario presso Università degli Studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza: “Corso di Diritto Sanitario”;

I MIEI AGGIORNAMENTI

News

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20 Luglio, 2022

VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA.
INSUSSISTENZA E RIGETTO DEL RICORSO D'URGENZA.

Con recentissima ordinanza cautelare la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari ha respinto il ricorso cautelare promosso da una Società multinazionale nei confronti di due ex responsabili assistiti dal mio Studio Legale.
Con notevole soddisfazione per l'ottimo lavoro svolto, il Giudice del Lavoro ha ritenuto non dimostrata la violazione del patto di non concorrenza sulla base di presunzioni e prove assunte dalla Società tramite investigazione privata come ad esempio la mera frequentazione di clienti della ex datrice di lavoro documentata tramite pedinamento.
Viene, quindi, confermato il principio in base al quale per ritenere accoglibile il ricorso d'urgenza (ex art. 700 cpc) devono coesistere tanto il requisito dell'urgenza quanto del fondamento del diritto secondo la Società violato.
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VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA.
INSUSSISTENZA E RIGETTO DEL RICORSO DURGENZA.

Con recentissima ordinanza cautelare la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari ha respinto il ricorso cautelare promosso da una Società multinazionale nei confronti di due ex responsabili assistiti dal mio Studio Legale.
Con notevole soddisfazione per lottimo lavoro svolto, il Giudice del Lavoro ha ritenuto non dimostrata la violazione del patto di non concorrenza sulla base di presunzioni  e prove assunte dalla Società tramite investigazione privata come ad esempio la mera frequentazione di clienti della ex datrice di lavoro documentata tramite pedinamento.
Viene, quindi, confermato il principio in base al quale per ritenere accoglibile il ricorso durgenza (ex art. 700 cpc) devono coesistere tanto il requisito dellurgenza quanto del fondamento del diritto secondo la Società violato.

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Tribunale del lavoro di Bari ? 🤔

Questo post è possibile che sia stato scritto con i piedi?

25 Giugno, 2021

ASSENZA DAL DOMICILIO IN MALATTIA.
Quando viene meno l’obbligo di reperibilità del lavoratore? ⚖

Con recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore in malattia per depressione che viene sorpreso in momenti ludici e di svago. Nonostante nel settore privato, quanto nel pubblico, sussista l’obbligo di essere reperibile in determinate fasce orarie, ove la malattia abbia natura psicologica e depressiva, l’allontanamento dalla propria dimora e lo svolgimento di attività ludica è giustificato dalla natura della patologia. Il lavoratore, assente per malattia e sorpreso in attività fuori dalla propria dimora non può essere destinatario di provvedimento disciplinare espulsivo se la patologia è confermata da certificato medico idoneo.
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ASSENZA DAL DOMICILIO IN MALATTIA.
Quando viene meno l’obbligo di reperibilità del lavoratore? ⚖

Con recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore in malattia per depressione che viene sorpreso in momenti ludici e di svago. Nonostante nel settore privato, quanto nel pubblico, sussista l’obbligo di essere reperibile in determinate fasce orarie, ove la malattia abbia natura psicologica e depressiva, l’allontanamento dalla propria dimora e lo svolgimento di attività ludica è giustificato dalla natura della patologia. Il lavoratore, assente per malattia e sorpreso in attività fuori dalla propria dimora non può essere destinatario di provvedimento disciplinare espulsivo se la patologia è confermata da certificato medico idoneo.

27 Gennaio, 2021

LA CORTE D'APPELLO CONFERMA!!

⚖️ Con grande soddisfazione del lavoro svolto da me e dal mio Studio Legale la Corte di Appello di Bari, con recentissima sentenza, ha confermato l'illegittimità di più contratti di collaborazione, sottoscritti dal lavoratore assistito, nel pubblico impiego.
E' stato, infatti, definitivamente riconosciuto, nella pronuncia della Corte, il diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento del danno per l'attività lavorativa svolta negli anni attraverso irregolari contratti libero professionali che, in realtà, celavano una subordinazione di fatto al servizio dell'Ente.
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LA CORTE DAPPELLO CONFERMA!!

⚖️ Con grande soddisfazione del lavoro svolto da me e dal mio Studio Legale la Corte di Appello di Bari, con recentissima sentenza, ha confermato lillegittimità di più contratti di collaborazione, sottoscritti dal lavoratore assistito, nel pubblico impiego.
 E stato, infatti, definitivamente riconosciuto, nella pronuncia della Corte, il diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento del danno per lattività lavorativa svolta negli anni attraverso irregolari contratti libero professionali che, in realtà, celavano una subordinazione di fatto al servizio dellEnte.

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Complimenti Riccardo Leo Guaricci, solo una conferma della tua bravura. 🥇🔝

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Grandissimo Amico mio. 💪🏻💪🏻💪🏻

Complimenti

27 Gennaio, 2021

LA CORTE D'APPELLO CONFERMA!!

⚖️ Con grande soddisfazione del lavoro svolto dal mio Studio Legale la Corte di Appello di Bari, con recentissima sentenza, ha confermato l'illegittimità di più contratti di collaborazione, sottoscritti dal lavoratore assistito, nel pubblico impiego.
E' stato, infatti, definitivamente riconosciuto, nella pronuncia della Corte, il diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento del danno per l'attività lavorativa svolta negli anni attraverso irregolari contratti libero professionali che, in realtà, celavano una subordinazione di fatto al servizio dell'Ente.ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO: PRECLUSO ANCHE IN CASO DI ABUSO CONTRATTUALE. 🚫📄

Permane ancora oggi lo sbarramento al pubblico impiego da parte di personale sanitario impiegato con più contratti a tempo determinato o flessibili, sia pure in violazione delle norme in tema di apposizione del termine ai contratti.

Con recente sentenza, il Tribunale di Bari Sezione Lavoro, ribadisce la presenza delle particolarità del lavoro alle dipendenze della P.A. che impediscono la trasformazione di più collaborazioni o contratti a termine in un rapporto di lavoro di pubblico impiego.
Riferisce il Giudice del Lavoro che la conversione del rapporto si scontra con il principio costituzionale secondo cui ai pubblici uffici si accede solo mediante concorso. Resta fermo però che, se la lavoratrice dimostra l’assenza di autonomia si possa configurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato a prescindere dalla forma data ai vari contratti succedutisi nel tempo.

Questo può dar luogo, come nel caso in esame, a differenze retributive maturate dalla lavoratrice comprendenti il Trattamento di Fine Rapporto e calcolate rapportando il ruolo collaborativo alla figura professionale, nell'organico aziendale, di riferimento.

#StudioLegaleGuaricci
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LA CORTE DAPPELLO CONFERMA!!

⚖️ Con grande soddisfazione del lavoro svolto dal mio Studio Legale la Corte di Appello di Bari, con recentissima sentenza, ha confermato lillegittimità di più contratti di collaborazione, sottoscritti dal lavoratore assistito, nel pubblico impiego.
 E stato, infatti, definitivamente riconosciuto, nella pronuncia della Corte, il diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento del danno per lattività lavorativa svolta negli anni attraverso irregolari contratti libero professionali che, in realtà, celavano una subordinazione di fatto al servizio dellEnte.
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